Art. 2.

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale per la concessione di contributi alle regioni attraversate dalla Via Francigena. Al fondo sono destinati 15 milioni di euro

 

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per il 2006, 20 milioni di euro per il 2007 e 15 miloni di euro per il 2008.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le seguenti regioni attraversate dalla Via Francigena: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. La ripartizione è effettuata in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentati da ciascuna regione e che le stesse si impegnano a realizzare.